Statuto

  

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO,

DURATA, ATTIVITA’

 

 

Art. 1 – Denominazione, sede

La “Associazione Città 2.0” (di seguito, per brevità, “Associazione”) ha sede in Palermo ed indirizzo tempo per tempo fissato dal Regolamento interno.
La “Associazione Città 2.0” è un associazione non riconosciuta senza finalità di lucro.

 

Art. 2 – Scopo

La “Associazione” persegue finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative ispirate ai principi del proprio Manifesto.

Sono inclusi, incontri, conferenze, congressi, corsi di formazione, seminari, esposizioni culturali, videoproiezioni, organizzazione di eventi, attività sportive, iniziative editoriali, viaggi e qualsivoglia altra attività atta allo scopo. 

 

 

Art. 3 – Durata

La Associazione opera a tempo indeterminato.

 

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Associazione può, tra l’altro:

a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l’Associazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La  Associazione può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.


 


TITOLO II
FONDO COMUNE

 


Art. 5 – Fondo Comune

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone di un fondo comune, costituito:

a)da quote associative, più che simboliche;
b)dalle entrate derivanti da attività di formazione o partecipazione ad essa;

c)conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi preposti, effettuati dai soci o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;

d)beni mobili, immobili, ed elargizioni che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati;

e)contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.  


Art. 6 – Investimento delle risorse

Le risorse facenti parte del fondo comune possono essere investite,fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

 

 

TITOLO III
CONTABILITA’, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

 

Art. 7 – Contabilità

La Associazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo e a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

 

Art. 8 – Esercizio finanziario, bilancio

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l’anno successivo ed entro il trentun maggio il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
I bilanci devono essere accompagnati da una breve relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione

Gli organi della Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l’acquisto di beni, strumentali all’incremento o al miglioramento dell’attività medesima.

E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

 

 

TITOLO IV

CATEGORIE DI SOCI

 


Art. 9 – Membri della Scatola

Rivestono la qualifica di membri della Scatola le persone fisiche intervenute nella costituzione dell’Associazione.
Possono altresì assumere la qualifica di membri della Scatola le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che contribuiscano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali, professionali, o del prestigio istituzionale della Associazione, nelle forme e nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo.
L’attribuzione della qualifica di membro della Scatola, ai sensi del comma che precede, è deliberata dal Consiglio Direttivo, ove non vi sia contrario avviso anche di uno solo dei fondatori già presenti.

 


Art. 10 – Aderenti

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che dichiarino di condividere le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’ammissione degli aderenti. La deliberazione è assunta in base ai seguenti criteri, in corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e precisamente:
a) le persone fisiche, per le quali l’accettazione può essere decisa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l’insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo;
b) le persone fisiche e giuridiche e gli enti i quali intendano, in sintonia con gli scopi della Fondazione, contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell’impegno a sostenere finanziariamente l’Associazione, secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti di cui al comma che precede, lett. a), permangono tali a tempo indeterminato.
Gli aderenti di cui al comma 2, lett. b), permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l’impegno di sostegno economico al’Associazione.

 


Art. 11 – Diritti degli aderenti

Gli aderenti possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell’Associazione e consultarne gli archivi. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le comunicazioni dell’Associazione, ed a ricevere copia originale del bilancio annuale.
Gli aderenti prendono parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art.20 .

 


Art. 12 – Esclusione e recesso degli aderenti

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l’esclusione di aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) violazione dell’obbligo di versare contribuzioni e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
b) morosità;
c) inadempimento dell’eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla Associazione.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
Gli aderenti possono, recedere dalla Associazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo.
L’esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del Fondo Comune dell’Associazione.

 

 

Art. 13 – Soci Ordinari

 

Il numero dei Soci Ordinari è illimitato. Potranno assumere la qualità di associati le persone fisiche che non abbiano compiuto il 30° (trentesimo) anno di età. Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare la domanda, controfirmata da un socio presentatore al Consiglio Direttivo, conl’osservanza delle seguenti modalità:
- indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita, professione e residenza, esibendo – su richiesta – un documento d’identità;
-dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

 

I Soci sono tenuti:
-al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale;
-all’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
E’ esclusa, comunque, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono detti Soci Fondatori quei soci ordinari che hanno sottoscritto il Manifesto depositato all’atto di costituzione della Associazione.

 

Art. 14 –Diritti dei Soci Ordinari

 

 

I soci ordinari possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell’Associazione e consultarne previa richiesta gli archivi. Possono inoltre partecipare alle iniziative realizzate; hanno diritto a ricevere le comunicazioni dell’Associazione, ed a visionare e/o chiedere copia del bilancio annuale.

 

Art. 15 – Esclusione e recesso dei Soci Ordinari

Il Socio può, in ogni momento, recedere dall’Associazione dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera di escludere i Soci per le seguenti cause:
a) per comportamento incompatibile con i principi e lo statuto dell’Associazione;
b) per mancato pagamento delle quote associative;
c) per qualsiasi inadempimento agli obblighi derivanti dalla Sua partecipazione all’Associazione.

 



 

TITOLO V

ORGANI

 


Art.16 – Organi

Sono organi dell’ “Associazione”:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Comitato Operativo;
- l’Assemblea dei Soci.

 


Art. 17 – Consiglio Direttivo: composizione

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero pari di membri, con un minimo di sei ed un massimo di quattordici, di cui almeno la metà nominati esclusivamente tra i membri della Scatola.
Il Consiglio Direttivo dura in carica: tre anni dal momento della nomina.

 


Art. 18 – Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della “Associazione”.
In particolare provvede, tra l’altro, a:
a) individuare le strategie, i programmi annuali, le attività, ed i singoli progetti dell’Associazione nell’espletamento delle finalità da essa perseguite.
b) stabilire i requisiti e i criteri per l’adesione all’Associazione, secondo le previsioni dell’art. 10, tenendo conto degli apporti economici necessari all’equilibrio finanziario
c) nominare il Presidente, e tra i suoi membri il Vicepresidente, e il Segretario Tesoriere ed operare le cooptazioni di nuovi membri del Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dal successivo art. 20;
d) presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività dell’Associazione.
e) fissare la dotazione di personale e l’inerente trattamento economico, nonché individuare l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Associazione;
f) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
g) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;

h) proporre e ratificare la nomina o la revoca dei componenti del Comitato Operativo, ai sensi del successivo art. 24;
i) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con associazioni, enti, società, o privati ai sensi del precedente art. 4, per l’attuazione dei programmi di attività annuali;
j) apportare le modifiche al presente Statuto;
k) fissare l’indirizzo della Sede;
l) deliberare lo scioglimento dell’”Associazione” e la devoluzione del patrimonio.
Le competenze del Consiglio Direttivo sono tutte delegabili al Presidente o al Vicepresidente ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), b), c), d), h), j) ed l) del comma che precede. 

Art. 19 – Consiglio Direttivo: modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’adunanza, il luogo e l’ora.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente quattro volte l’anno. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente.
Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

 

Art. 20 – Nomina dei membri del Consiglio Direttivo

La nomina dei membri del Consiglio avviene secondo le modalità indicate dai commi che seguono.
Sino alla saturazione del numero massimo di membri stabilito dall’art. 17, comma 1, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo sono scelti di volta in volta per cooptazione dal Consiglio stesso.
Al termine del mandato, entro i due mesi successivi alla scadenza, il Consiglio provvederà al rinnovo delle cariche secondo le modalità del comma precedente. Sono prorogate le cariche e le funzioni fino alla data del rinnovo.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri:
-se almeno tre membri permangono in carica, i Consiglieri restanti, propongono al Consiglio Direttivo i nominativi da sostituire per cooptazione;
- se permangono in carica meno di tre membri, i membri della Scatola ed i membri restanti del Consiglio, in separata riunione, nominano il nuovo Consiglio secondo le previsioni dell’art. 17.
Il Consiglio Direttivo,  sino alla saturazione del numero massimo di membri,  ha facoltà di estendere a soci aderenti la carica di Consigliere.  I soci Aderenti hanno comunque il diritto di assistere alle riunioni in qualità di uditori.

 

Art. 21 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’“Associazione”, nonché presidente del Consiglio Direttivo, del Comitato Operativo e dell’Assemblea dei Soci;  rappresenta la “Associazione” di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni.
Il potere di rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato disgiuntamente rispetto a quello che compete al Vicepresidente.
La carica di Presidente non è compatibile con quella di Consigliere, il Presidente, nel caso, è quindi obbligato a rassegnare le dimissioni da Consigliere.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Operativo, dell’Assemblea dei Soci, ed esercita il diritto di voto.
La carica ha durata biennale.

 

Art. 22 – Vicepresidente

Il Vicepresidente ha il potere di rappresentanza legale della “Associazione” al pari del Presidente e disgiuntamente da lui.
Il Vicepresidente ha diritto di firma, coadiuva il Presidente, e ne svolge tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
La carica ha durata biennale.

 

Art. 23 – Segretario Tesoriere       


Il Segretario Tesoriere redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente; si occupa di redigere/far redigere i bilanci; cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione; nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme ed il Regolamento predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell’Associazione assume la qualifica di Liquidatore e cura le relative pratiche amministrative e/o finanziarie.

 

 

Art. 24 – Comitato Operativo

 


Il Comitato Operativo è l’organo esecutivo dell’Associazione. E’ composto da un numero variabile di membri appartenenti a qualunque categoria di Soci, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Per l’approvazione o la revoca delle nomine è sufficiente la comunicazione per via scritta o elettronica da parte dei singoli membri del Consiglio sino al costituirsi della maggioranza.
I singoli membri del Comitato Operativo sono nominati con incarichi preposti ad occuparsi di un determinato settore o un determinato progetto.
Il mandato scade al venire meno delle motivazioni della nomina ovvero al completamento di  un singolo progetto o su revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.
Spetta al Presidente svolgere la funzione di coordinatore tra le attività delegate ai singoli membri, assumendo nel caso di controversie interne la funzione di conciliatore .
Il membri del Consiglio Direttivo hanno il diritto di assistere in qualità di uditori, ai lavori del Comitato Operativo, e di essere informati sull’andamento dei singoli progetti.

 

 

Art. 25 – Comitato Operativo: competenze

 

Il Comitato Operativo recepisce i progetti deliberati dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione attraverso l’organizzazione delle attività di cui all’art. 2 . In particolare:

- provvede all’organizzazione alla realizzazione e cura la gestione amministrativa, delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alle determinazioni del Presidente.

 

 

Art. 26 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta da tutte le categorie di Soci:

- ha il diritto di essere informata annualmente sulle attività svolte,  sulla conduzione amministrativa, e sulle attività da svolgere per l’anno successivo.
-ha il diritto di proporre, trramite votazione l’inclusione di progetti o altre attività nei programmi annuali. 
Essa è convocata, in via ordinaria, ogni anno dal Presidente dell’Associazione e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno  dal Presidente dell’Associazione nel periodo dal primo gennaio al trentuno di marzo.
Tutte le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto delle astensioni.
La convocazione delle assemblee avviene tramite comunicazione  scritta o elettronica, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in bacheca presso la sede sociale con un anticipo di almeno quindici giorni dal relativo avviso. Il Presidente può avvalersi del Segretario per adempiere alle formalità a tal fine necessarie. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.
E’ ammesso in Assemblea l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
Ogni associato presente o rappresentato ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni adottate dall’assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. L’Assemblea dei Soci, su richiesta del Consiglio Direttivo, rilascia pareri consultivi e formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della “Associazione”.
L’Assemblea dei Soci propone, su richiesta di almeno di tre quarti degli associati, l’istanza di scioglimento dell’Associazione al Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 


Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento del’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della “Associazione”, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo nella propria ultima adunanza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per curare le attività di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina affianco al Segretario Tesoriere uno o più ulteriori Liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

 


Art. 28 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.


Art. 29 – Risoluzione delle controversie

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati, o tra gli associati e l’associazioni, o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo. Esso giudicherà “ex bono et equo” senza formalità di procedure; le sue decisioni sono inappellabili.

 

 

 

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

 

Art. 30 – Primo indirizzo

In deroga al disposto dell’art. 1 comma 1, il primo indirizzo degli uffici dell’Associazione è fissato in Palermo, Via Locarno, 16.

 

Art. 31 – Durata in carica dei primi membri del Consiglio Direttivo

Avuto riguardo al primo Consiglio Direttivo, con riferimento all’art. 20, le scadenze dei Consiglieri ivi previste hanno effetto anche per i membri dell’organo nominati successivamente all’atto costitutivo.